La Corte costituzionale, con sentenza del 22 maggio 2020 n. 97, ha dichiarato illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), l. n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
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