Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l’ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico.