In tema di reati doganali, l’art. 291 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62- quater, commi 1-bis e 7-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali (Cass. pen., sentenza 28/1/2020, n. 3465).
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