L’interessante sentenza della Corte d’Appello di Bari del 10 giugno 2020 si occupa della normativa COVID-19 in relazione alla disciplina in tema di misura di prevenzione: in particolare, la Corte distrettuale barese considera anzitutto che il DASPO, costituendo già di per sé una misura di prevenzione che può coesistere con la misura della sorveglianza speciale, non può a sua volta fondare l’applicazione della diversa misura in ragione del sovra-ordinato principio del ne bis in idem sostanziale e processuale; inoltre, considera che l’illecito amministrativo derivante della violazione del distanziamento sociale pur sistematizzando l’indifferenza del soggetto inosservante verso il prossimo non può ipso facto essere posto a fondamento dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
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