La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2020 n. 14, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
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