In tema di reati concernenti le armi, integra il reato di porto abusivo di arma impropria l’essere colto nella disponibilità di due gambe di legno di una sedia utilizzabili come bastoni, rientranti nella prima parte dell’art. 4, co. 2, legge n. 110/1975, con la conseguenza che legittimamente il giudice può fondare il giudizio di responsabilità sull’assenza di un giustificato motivo del loro porto, senza esaminare se essi fossero in concreto utilizzabili per l’offesa alle persone (Cass. pen. sez. I, sentenza 8 aprile 2020, n. 11644).
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