Nel caso in cui la parte eserciti l’azione giudiziale senza aver preventivamente esperito il tentativo di conciliazione dettato dalla legge come obbligatorio, il giudice, di norma, è chiamato a dichiarare l’improcedibilità della domanda e ad assegnare alle parti un termine per l’effettuazione della procedura illegittimamente pretermessa che, se regolarmente espletata, permette la regolare prosecuzione del processo. Soltanto nei casi specificamente ed incontrovertibilmente previsti dall’ordinamento, il giudice può emettere una pronuncia di mero rito, con cui, rilevata l’improponibilità della domanda, deliberi sulle spese, omettendo ogni valutazione sul merito. È quanto si legge nelle sentenze n. 8240 e 8241 delle Sezioni Unite della Cassazione del 28 aprile 2020.
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