Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di truffa ai danni di una società assicurativa, la Corte di Cassazione (sentenza 27 luglio 2020, n. 22506) – nel disattendere tutti i motivi di ricorso proposti dalla difesa – nel rigettare il ricorso, ha esaminato d’ufficio la questione della rilevanza della sospensione del termine di prescrizione disposto ex lege a seguito della normativa sopravvenuta a causa dell’emergenza sanitaria in corso (c.d. periodo Covid), pervenendo alla soluzione che, per i processi pendenti in Cassazione durante il “periodo Covid”, la fissazione “diretta” oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti “pendenti”, ed in gestione, nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria, anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini. Si tratta, tuttavia, di una soluzione controversa, che non soltanto è già stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale, ma che sarà inoltre affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione alla ripresa delle attività giudiziarie, essendo già stata fissata davanti alle Sezioni Unite della S.C. l’udienza in data 24 settembre 2020 per la trattazione della seguente questione giuridica “Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, dl. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette”.