Nel solco tracciato dalla sentenza n. 32 del 2020, la Corte costituzionale, con sentenza 193/2020, ha affermato che l’art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 7 del 2015 trova applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena prevista dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.