Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la sentenza assolutoria del giudice di pace nei confronti del committente di alcuni lavori edili, assolto dal reato di lesioni personali colpose, avendo consentito l’abbandono, in maniera incontrollata, di materiali edili collocati all’ingresso del portone del condominio nei quali inciampava un ragazzino, facendosi male, la Corte di Cassazione (sentenza 22 maggio 2020, n. 15697) – nell’accogliere la tesi della difesa della parte civile, secondo cui doveva dirsi sussistere a carico del committente una responsabilità diretta per i danni cagionati nella esecuzione delle opere qualora egli abbia omesso qualunque vigilanza al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate comportino un rischio per i terzi, come nel caso di specie – ha, diversamente, affermato che appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorchè gli stessi tengano condotte imprudenti, purchè non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.
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