Il diritto di sepolcro, ossia il diritto alla tumulazione in un determinato luogo, nel caso di sepolcro ereditario, spetta, in base a trasferimenti inter vivos o mortis causa, anche a soggetti estranei alla famiglia; mentre, nel caso di sepolcro gentilizio o familiare (noto anche come sepolcro iure sanguinis), tale essendo costituito dalla volontà del fondatore, il diritto spetta ai soli familiari, i quali lo acquistano iure proprio sin dal momento della nascita. La natura gentilizia o familiare del sepolcro si presume, in mancanza di contraria volontà del fondatore. È quanto stabilito dal Tribunale di Ivrea con sentenza del 30 giugno 2020.
Call Now Button