Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di liberazione condizionale proposta da un detenuto, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno con decorrenza dal 23 novembre 1999 -, la Corte di Cassazione (ordinanza 18 giugno 2020, n. 18518) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, quest’ultima sarebbe contraria agli articoli 14 e 6 della Convenzione Edu e agli articoli 3 e 111, Cost., ha infatti ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter, l. n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.
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