Non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purché nel rispetto dei requisiti di validità di cui all’art. 221, secondo comma, c.p.c., poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all’art. 70, primo comma, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. “filtro in appello”, secondo quanto disposto dall’art. 348-bis c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza del 26 giugno 2020, n. 12920.
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