Secondo la Cassazione, sez. III, ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34151, la nozione di “indebito oggettivo” deve essere intesa in senso ampio, comprensiva, cioè, non solo dei casi di mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche dei casi di pagamento “oltre il titolo”, cioè di pagamento effettuato validamente ma in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta.
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