In tema di reati contro l’attività giudiziaria, il delitto di patrocinio o consulenza infedele non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato. Ne consegue che non è sufficiente per ritenere integrato il reato di cui all’art. 380, c.p., il mancato apprestamento di una struttura idonea, quanto meno astrattamente, al raggiungimento del risultato (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5764).