Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di furto aggravato, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8415) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente il giudice di merito aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, non essendo specificata nel certificato medico la patologia che impediva al difensore di presenziare in udienza – ha, sul punto, affermato che le disposizioni previste dalla normativa in tema di “privacy” mirano a tutelare il paziente, e non possano essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.
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