Nel caso in cui un Comune abbia subordinato il pagamento del compenso di un professionista all’erogazione di finanziamenti da parte dell’U.E., la P.A. non può rinunciare alla condizione avveratasi, poiché ciò è possibile solo in caso di condizione unilaterale e non anche ove alla clausola si annetta carattere bilaterale. È quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza n. 18031 del 28 agosto 2020.
Call Now Button