La contraffazione ed il successivo utilizzo di un pass automobilistico per avere accesso in zone riservate di un comune non merita di essere qualificato come fatto tenue, quand’anche commesso da un soggetto incensurato. Infatti, tale condotta presenta i caratteri dell’abitualità la cui presenza esclude che si possa fare applicazione dell’art. 131 bis c.p. Inoltre, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass. pen., sentenza 29 luglio 2020, n. 23078).