La circostanza che nella sentenza non si dia atto dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica non vale ad escludere che tali atti – depositati anteriormente all’udienza di discussione – siano stati comunque esaminati in sede di decisione; con il che risulta esclusa la possibilità di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 30 settembre 2020, n. 20754.