In tema di diffamazione sia specifica che generica, il Giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell’art. 51 c.p. e dell’art. 21 Cost. e, in particolare, dell’esimente del c.d. diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità. É quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 16 settembre 2020.
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