L’ordinanza del Tribunale di Torino del 5 febbraio 2020 ha sollevato una articolata e raffinata questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo c.p., per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e con il parametro costituzionale della relativo alla funzione rieducativa della pena, nella parte in cui è previsto che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.