Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti del titolare di una azienda agricola zootenica, per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell’azienda, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2020, n. 9717) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’unico illecito commesso dall’imputato fosse quello di scarico non autorizzato, sanzionabile solo amministrativamente -, ha infatti affermato che indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi, non potendo spandersi al suolo tali rifiuti, è obbligatorio stoccarli nell’attesa dello spandimento a fini agricoli o affidarli ad un’impresa autorizzata allo smaltimento, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. Igs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.
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