Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’indagato, applicandogli invece la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni aggravate in danno del coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2020, n. 12503) – nel disattendere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso, secondo cui, l’applicazione congiunta delle due misure cautelari avrebbe offerto maggiori garanzie alla persona offesa, nel senso che l’eventuale caducazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare avrebbe travolto anche le relative prescrizioni che, invece, sarebbero rimaste in piedi se connesse anche alla misura del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 282-ter, c.p.p. – ha invece rilevato che il Pm avrebbe dovuto precisare quali profili cautelari, nel caso concreto, restavano privi di tutela a seguito dell’adozione della sola misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con le prescrizioni aggiuntive imposte all’indagato, al fine di giustificare l’adozione di una misura cautelare più afflittiva (es. divieto di dimora, obbligo di dimora) suscettibile di essere scongiurata dalla applicazione congiunta delle misure indicate (artt. 282-bis e 282-ter, c.p.p.).
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