Il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. realizzato attraverso la falsa dichiarazione del lavoratore finalizzata a sostenere l’innocenza del datore di lavoro, può essere scriminata dalla minaccia ritorsiva del licenziamento purchè sia congruamente riscontrata in termini probatori, la cui valutazione può e deve essere effettuata dal solo giudice di merito. Inoltre, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Non costituisce dunque il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento (Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 luglio 2020, n. 22253).
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