Secondo la Cassazione, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27624, la violazione dell’onere, imposto al convenuto di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l’attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine.
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