Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella del tribunale, con cui era stata affermata la responsabilità penale del macchinista di un treno della metropolitana per aver causato un incidente nel quale aveva perso la vita un passeggero ed erano rimaste coinvolte oltre 450 persone, la Corte di Cassazione (sentenza 7 aprile 2020, n. 11527) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui, essendovi stata una disattenzione da parte del ricorrente, ciò consentiva di escludere la colpa cosciente con previsione dell’evento – ha diversamente affermato che sussiste l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, c.p., nel comportamento del macchinista del treno che volontariamente disattivi il sistema di controllo automatico della velocità contemporaneamente accelerando l’andatura del treno, atteso che ciò rende altamente elevato il grado di probabilità che tali manovre possano cagionare un incidente, atteso che la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.
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