Le spese di resistenza presuppongono che l’assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa; non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell’assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell’assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato. È quanto si legge nell’ordinanza n. 8896 del 13 maggio 2020 della Cassazione.
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