Con l’ordinanza n. 269 del 2020 il Giudice delle leggi ha rispettivamente dichiarato la manifesta inammissibilità e disposto la restituzione degli atti ai rimettenti per la valutazione della persistente rilevanza, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost., dell’art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevedeva che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell’udienza civile, che non avesse richiesto la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, doveva in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, poiché nel primo caso il rimettente ha già fatto applicazione della norma censurata mentre, con riferimento agli altri due casi, in cui le censure sono state sollevate rispetto ad udienze da svolgersi, la normativa sopravvenuta prevede che anche il collegamento del giudice possa avvenire da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.
Call Now Button