In tema di vendita di cosa gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal venditore, l’art. 1482 c.c. e dell’acquirente in quanto non gli preclude la possibilità di esperire l’azione di risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell’inadempimento, e di domandare l’accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi del secondo comma dell’art. 1385 c.c. È quanto ribadito dalla Cassazione con ordinanza 16 settembre 2020, n. 19294.
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