Un passeggero che ha prenotato il proprio volo mediante un’agenzia di viaggi può fare ricorso dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo nei confronti del vettore aereo per ottenere una compensazione pecuniaria, a causa di un ritardo prolungato del volo. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza Primera Air Scandinavia del 26 marzo 2020 (C-215/18), precisando che nonostante l’assenza di contratto tra passeggero e vettore, tale ricorso rientra nella materia contrattuale in base al regolamento sulla competenza giurisdizionale, pertanto può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto aereo.
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