Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, dinanzi al quale il pubblico ministero aveva condotto un uomo, arrestato per aver detenuto un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, non lo aveva convalidato ritenendolo eseguito fuori dalle condizioni di legge, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2020, n. 9733) – nel disattendere la tesi del pubblico ministero che, nel proporre ricorso per cassazione contro la mancata convalida dell’arresto, sosteneva invece che l’arresto doveva essere ritenuto legittimo in considerazione delle circostanze di fatto e soggettive nelle quali era avvenuto -, ha infatti ribadito che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.