Accolto il ricorso proposto a soli fini civili dall’imputato, che lamentava la reformatio in peius in appello non preceduta dalla doverosa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, la IV sezione della Cassazione (ordinanza 5 novembre 2020 n. 30858) si chiede verso quale giudice (penale o civile) disporre il rinvio. Viene così riscontrata la sussistenza di un conflitto intestino nelle schiere dei giudici di legittimità: da un lato, l’indirizzo tradizionale assegna valore omnicomprensivo alla norma che impone il rinvio al giudice civile, quando l’annullamento concerna solamente i capi civili; dall’altro, un recente filone limita l’operatività di tale regola, assegnando al giudice penale il caso in cui in sede di rinvio, sebbene limitato alle questioni risarcitorie, si debba porre rimedio ad una lesione del “giusto processo”. Esaminate le contrapposte visioni, la IV sezione chiede l’intervento dirimente delle Sezioni Unite.
Call Now Button