In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. DASPO) non determina l’automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere, peraltro, revocato o modificato (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 marzo 2020, n. 9006).
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