Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna anche agli effetti civili inflitta ad una donna ed ai suoi due figli, per stalking e lesioni personali, reati commessi, nell’ambito di aspri contrasti condominiali, ai danni di alcuni condomini dello stabile, la Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2020, n. 2726) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto gli imputati colpevoli del reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), in base all’assunto per il quale intanto si potrebbe parlare di stalking in quanto vi sia uno sbilanciamento tra le parti – ha diversamente affermato che quand’anche le persone offese attuino anch’esse condotte etero aggressive nei confronti dello stalker, ciò non legittima sic et simpliciter l’esclusione del reato, ma impone solo un più accurato onere di motivazione in capo al giudice di merito.
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