Secondo la Cassazione, ordinanza 3 novembre 2020, n. 24270, nel caso in cui l’illecito contrattuale consista nell’inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’articolo 2935 c.c.