Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà aveva rigettato l’appello proposto da un indagato avverso il rigetto della richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28575) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erano da ritenersi incompatibili le prescrizioni imposte con la natura non detentiva della misura di sicurezza – ha infatti affermato che, pur avendo legittimamente disposto la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con le prescrizioni dell’obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, l’aver inserito tra le prescrizioni da osservare il divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità terapeutica, senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili, essendo stata imposta senza alcun limite, innanzitutto temporale, o comunque finalistico, implica una sostanziale trasfigurazione della libertà vigilata in una misura detentiva.
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