Il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità non è applicabile ad una clausola, contenuta in un contratto concluso tra un produttore di dispositivi medici e una compagnia assicurativa, che limita territorialmente la copertura assicurativa della responsabilità civile in quanto una tale situazione non rientra, allo stato attuale del diritto dell’Unione, nel campo di applicazione di quest’ultimo. Il principio è stato affermato dalla Corte Ue riunita in Grande Sezione, con la sentenza dell’11 giugno 2020, nel caso TÜV Rheinland LGA Products e Allianz IARD (C-581/18): da ciò consegue che i giudici europei non possono pronunciarsi sulla eventuale sussistenza di una discriminazione in base alla nazionalità legittimità determinata dalla clausola – inserita in un contratto stipulato tra una compagnia di assicurazione e un produttore di protesi mammarie, a garanzia della propria responsabilità civile per la produzione di tali protesi – che ha limitato l’estensione geografica della copertura assicurativa ai soli danni verificatisi nella Francia metropolitana o nei dipartimenti e territori francesi d’oltremare.
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