Secondo la Cassazione, sentenza 6 maggio 2020, n. 8530, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi – se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore – e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore ed integrando la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore un illecito deontologico per l’avvocato.
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