Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare quella del primo giudice che aveva condannato il proprietario di un’autovettura per concorso in falso ideologico, relativa alla falsa attestazione apposta nel referto di revisione relativo alla sua autovettura di esito regolare della stessa, risultando apposta sulla carta di circolazione del veicolo il falso tagliando di revisione “regolare”, la Corte di Cassazione (sentenza 8 giugno 2020, n. 17348) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non era configurabile il reato di cui all’art. 479, c.p., in quanto il tagliando di revisione apposto sulla carta di circolazione rimane distinto da essa, assumendo natura di certificato amministrativo e non di atto pubblico in quanto riproducente attestazione già documentata – ha invece affermato che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario dell’auto e del motoveicolo che, in concorso con il proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, si avvale della falsa attestazione dell’avvenuta revisione delle auto, da cui risulti che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate.
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