Secondo la Cassazione ordinanza 6 luglio 2020, n. 13858, il professionista non ha l’obbligo di interrompere la prescrizione quando il mandato conferito verbalmente riguarda solo il componimento stragiudiziale della controversia e non anche l’incarico di coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori.
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