Il MAE (mandato d’arresto europeo) si sostanzia nella richiesta di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’UE affinché si possa arrestare una persona in un altro Stato membro e consegnarla al primo Stato membro per l’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Di norma, in base alla c.d. “regola della specialità” una persona non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Con la sentenza del 24 settembre 2020, causa C-195/20, la Corte di Giustizia ha chiarito che la regola della specialità non si applica nel caso in cui la persona ricercata abbia lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione del primo MAE. I giudici Ue hanno precisato che deve esserci l’assenso delle “autorità dell’esecuzione” dello Stato membro che, sulla base del secondo MAE, ha consegnato la persona sottoposta a procedimento penale.