Secondo la Cassazione, sentenza 25 marzo 2020, n. 7519, l’incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne — come detto — la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione.
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