In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei a influenzare l’esito del test. Il conducente di un veicolo ha inoltre l’onere di accertare la compatibilità dell’assunzione del farmaco avente una componente alcolica con la circolazione stradale, versando in colpa nel caso in cui si ponga alla guida in assenza delle necessarie condizioni di efficienza psico-fisica (Tribunale di Campobasso, sezione Penale, sentenza 15 novembre 2019, n. 621).
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