Quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione. É quanto si legge nell’ordinanza n. 16205 della Cassazione del 29 luglio 2020.
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