Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato un imputato per il reato di false dichiarazioni nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione (sentenza 9 giugno 2020, n. 17529) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la sentenza d’appello era affetta da nullità insanabile ed assoluta, per l’assenza del difensore di fiducia all’udienza di discussione, dovuta alla nullità della notifica del decreto di rinvio dell’udienza precedente, notifica effettuata dalla cancelleria a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro difensore omonimo del difensore nominato – ha fatto applicazione del principio, autorevolmente enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.