La revoca della patente di guida prevista all’art. 222 cod. strada ha natura di sanzione amministrativa accessoria, con la conseguenza che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non comporta alcun effetto sulla revoca della patente di guida disposta con sentenza di condanna passata in giudicato per alcuno dei delitti previsti dagli art. 589-bis e 590-bis cod. pen. (Cass. pen. sez. I, 9/6/2020, n. 17506 e Cass. pen. sez. I, 10/6/2020), n. 17833).
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