Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p. non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti anche da uno solo dei compartecipi e che ciascun partecipe fornisca un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato (Cass. pen. Sez. III, 21/10/2020 n. 29096).
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