Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato un uomo per i reati di danneggiamento aggravato e violenza privata, per aver staccato dal muro e poi strappato dei volantini affissi da volontari dell’associazione “Addiopizzo”, con cui si invocava la protezione della Madonna per liberare la città dalla mafia e dal pizzo, la Corte di Cassazione (sentenza 24 aprile 2020, n. 12892) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, essendo intervenuta l’assoluzione dal reato di furto dei volantini, erronea era stata la conferma della condanna per i residui reati – ha diversamente affermato che non integrando il furto una modalità della condotta del reato di violenza privata e di danneggiamento, pacifica doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto di avere strappato e distrutto un volantino come danneggiamento ed, inoltre, la finalità perseguita, di impedire il volantinaggio, non giustificava la riqualificazione del reato di violenza privata in quello di minaccia, distinguendosi i due reati non per la materialità del fatto, identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale.
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