Il d.l. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) all’art. 221 ha inserito tra le ipotesi di sospensione dei termini in materia penale anche il decorso del termine di cui all’articolo 124 c.p. ossia del termine di tre mesi che – dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato – il Codice penale assegna alla parte offesa tutte le volte che per il detto reato «non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza» (art. 121 c.p.).
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