L’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia); detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2884.